Transizione 1989

con una vecchia nozione di riservatezza. Quando lo strumentario giuridico si è articolato e raffinato, si è passati al «diritto all ’ auto determinazione informativa»; la privacy non è stata più vista solo come «diritto a essere lasciato» solo, ma come «diritto a mante nere il controllo sulle proprie informazioni», si è sancito il diritto di accesso alle informazioni. Altrove, dunque, è stato prodotto un corpo di strumenti giuri dici adeguato alla situazione mutata. Siamo già in questa condi zione per quanto riguarda il corpo? Non mi pare. Alcune delle tecnologie che abbiamo di fronte sono sicuramente portatrici di quei disvalori ricordati dalla prof. Labrousse. Ma, in altri casi, siamo di fronte anche a tecnologie della libertà: libertà dalla malattia, dal dolore, da una sessua lità vissuta come maledizione, dalla stessa ignoranza del modo in cui noi siamo costituiti. A quali parametri e i criteri dobbiamo riferirci? Consideriamo il diritto di procreare. Se ne parla in tutti i sistemi giuridici: ma, anche ammettendone la rilevanza costitu zionale, come alcuni ritengono, il problema non sarebbe risolto. In sistemi che hanno costituzioni rigide, e organismi fatti per ve gliare che questa rigidità non venga infranta, la costruzione del diritto di procreare come diritto di rango costituzionale significhe rebbe che una legge ordinaria non può cancellare questo diritto. Su questa base, ad esempio negli Stati Uniti, si è posto fortemente l ’ accento sulla intangibilità della sfera privata su questo terreno, quindi sulla piena libertà di scelta sul se e come procreare. Ma nella Repubblica Federale Tedesca, l ’ attenzione per i dati costitu zionali spinge verso forme di bilanciamento degli interessi, dando rilevanza, di fronte ad un diritto di procreare, alla situazione ed agli interessi del figlio, alla tutela della dignità della persona. Credo, tuttavia, che la giusta rilevanza attribuita all ’ interesse nel figlio non possa essere spinta fino a costruire un «diritto alla famiglia» o «alla doppia figura genitoriale » come limite al ricorso alle tecno logie procreative. La realtà delle famiglie con un solo genitore è ormai ben conosciuta e, inoltre, ho già ricordato che nel nostro diritto non c ’ è un diritto alla famiglia costituita dai due genitori, come dimostra il riferimento alla norma che vieta il riconoscimento successivo da parte di uno dei genitori in presenza dell ’ opposizione dell ’ altro. E ciò vuol dire che, almeno in taluni casi, la relazione monoparentale è ritenuta dal nostro sistema giuridico già suffi 272

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