Transizione 1989

ciente, o addirittura più idonea, a garantire l ’ interesse del minore. Ma, una volta riconosciuta la libertà della scelta procreativa e dei mezzi di procreare, un limite deve essere costituito dalla unicità e dalla differenza, da quello che si chiama il diritto a un patri monio genetico non manipolato da garantire al figlio. La libertà di scelta non può spingersi fino a sostituire il caso nella procrea zione, con una preventiva determinazione dei caratteri genetici del figlio. Il diritto di procreare, dunque, trova un limite nel diritto all ’ unicità che il figlio deve mantenere. Altro problema è quello che riguarda i soggetti che possono avere accesso alle tecniche procreative. Si devono escludere le coppie non sterili e le donne sole? Nel nostro sistema non ci sono elementi che impongano questa soluzione. Diffido, peraltro, da ogni via burocratica, quale sarebbe quella che imponesse la certificazione della sterilità. Mi sembra del tutto inopportuno dar vita ad un «proibizionismo procreativo» per contrastare un «con sumismo procreativo» che, nei fatti, trova un efficace antidoto nei costi personali e psicologici che deve affrontare la donna che abbia fatto questa scelta. Neppure per la donna sola mi sembra opportuna una linea proibizionista che, a parte i rilievi già fatti a proposito della fa miglia monoparentale, obbedisce sostanzialmente a ragioni ideolo giche e rischia di introdurre nell ’ ordinamento un fattore di rigidità che può pregiudicare un confronto aperto ed una vera maturazione sociale sull ’ insieme di questi problemi. Certo, ci sono presentazioni sgradevoli, come quella del «figlio delle due lesbiche». Ma, se una di queste lesbiche avesse deciso di avere un figlio per via «naturale», non sarebbe nato nessuno di questi problemi, non ci sarebbe stata una presentazione aggres siva del tema. Casi del genere già ci sono stati, li hanno resi noti le stesse donne protagoniste, un figlio che vive in una coppia lesbica è già un dato nella nostra realtà. Possiamo rimuoverlo con un interdetto che riguarda una particolare tecnologia? Vero problema, per il figlio, è quello di un eventuale discono scimento da parte del marito o del partner che aveva dato il con senso all ’ inseminazione eterologa. In Italia e altrove ci sono già state azioni di disconoscimento, che i giudici tendono ad accogliere essendo regola di base quella che, appunto, consente al presunto genitore di far prevalere la verità biologica, tra l ’ altro ricorrendo a sistemi di accertamento sempre più attendibili. Qui credo che

273

Made with FlippingBook Online newsletter creator