Transizione 1989
apparato assistenziale o degli organismi rappresentativi delle cate gorie interessate 7 . Non ha importanza in questa sede seguire lo svilupparsi dei Comitati etici o degli organismi affini, mentre interessa considerare più da vicino i rapporti funzionali che si sviluppano tra Comitati etici e apparato sanitario a seconda del diverso orientamento che ne ha guidata la costituzione. L ’ iniziativa assunta dall ’ Autorità sanitaria di costituire, con funzione di organi consultivi, dei Comitati etici sta alla base di una scelta dettata dalla opportunità di indirizzare le attività sani tarie verso forme e contenuti rispettosi degli interessi individuali e collettivi, utilizzando a questo fine pareri e proposte di esperti non soggetti ad altro vincolo che quello del rispetto assoluto dei diritti delle persone. Una scelta dunque che si affida quasi intera mente al convincimento che sono possibili — pur in un settore così legato a elementi di natura ideologica — prese di posizione non condizionate da altri interessi che non siano quelli della tutela dei diritti individuali. A dare concretezza a questo convincimento sta la stessa com posizione interdisciplinare dei Comitati, in cui debbono essere rappresentate non solo le diverse competenze delle branche sani tarie coinvolte nelle questioni da deliberare, ma anche altre compe tenze afferenti alle scienze umane (filosofica, giuridica, religiosa, sociale, ecc.) e senza il cui contributo sarebbe vano sperare in una effettiva indipendenza di giudizio. Comitati etici di questo tipo si prestano all ’ esame di tematiche di carattere generale ed alla elaborazione di indirizzi operativi su questioni di grande portata, fornendo alla Autorità sanitaria ele menti che rendano possibile l ’ individuazione di quelle norme di comportamento praticabili nella realizzazione dei fini istituzionali, senza che si verifichino lesioni dei diritti soggettivi. Il riferimento alla Autorità sanitaria potrebbe essere fonte di qualche perplessità perché non si può negare che non solo gli ap parati pubblici hanno poteri decisionali sulla attività degli eser centi le professioni sanitarie, ma che analoghi poteri possono essere esercitati anche da organi rappresentativi, quali gli Ordini od i Collegi professionali, o da Associazioni professionali — sep pure limitatamente agli aderenti — o da Organismi internazionali la cui autorità — di carattere esclusivamente dottrinale — è pur sempre un punto di riferimento universale per la valutazione della 346
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