Transizione 1989

ressi di carattere finanziario (come nel caso della commercializza zione di farmaci senza una adeguata sperimentazione clinica). Se per qualche verso una certa diffidenza nei confronti dell ’ ope rato di Comitati rispecchianti orientamenti prevalentemente legati ad una concezione rigidamente corporativa trova motivo di giusti ficazione, non vanno esenti da analoghe diffidenze anche quei Comitati che, sorti per iniziativa di associazioni di difesa dei ma lati, rispecchiano sovente indirizzi ideologici di parte, non sempre sorretti da una solida competenza dottrinale e comunque non necessariamente estranei ad interessi esterni al settore della difesa della salute. Non è dubbio che la possibilità di adottare trattamenti sanitari fondati su metodiche assolutamente eccezionali, non ipotizzabili neppure pochi decenni addietro e sicuramente estranee agli schemi comportamentali attuali (quali la utilizzazione di tessuti embrionarii prelevati da embrioni umani appositamente coltivati, la possibilità di fare sopravvivere organi o tessuti umani da destinare al trapianto od all ’ innesto, la possibilità di procrastinare il momento della morte per fini indipendenti dall ’ interesse del malato) hanno dato un contributo decisivo al sorgere della consapevolezza che così importanti azioni di natura medica non potevano essere ritenute da accettare o da rifiutare solo sulla base di una personale conce zione della liceità e della giustificabilità etica, valutate da chi di queste azioni poteva cogliere solo l ’ aspetto professionale medico. Il ricorso ad organi in grado di dare indirizzi e valutazioni non condizionate da una cultura strettamente professionale, considerate alla luce di esperienze maturate nella quotidianità, non soggette ad interessi ideologici, politici, sociali ed economici, è parso il 'sistema migliore per esorcizzare il timore dello sviluppo in campo 'sanitario di una tendenza operativa che, perduti di vista gli obiet tivi moralmente e professionalmente corretti dell ’ esercizio della medicina, potesse perseguire fini di utilità collettiva a discapito dei diritti personali o fini di utilità personale prevaricando il diritto di singole persone. Obiettivo questo che non può essere conseguito se non attra verso l ’ intervento diretto della Autorità sanitaria, la cui iniziativa nella costituzione di Comitati etici deve assicurare la possibilità di un esame critico degli indirizzi forniti dai Comitati, la pubbliciz zazione di tali indirizzi e la loro eventuale trasformazione in dispo sizioni regolamentari nonché la vigilanza sulla corretta applica 348

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