Transizione 1985
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TRANSIZIONE
bimestrale Giorgio Ghezzi, Sindacati e partiti della sinistra di fronte al decreto / Francesco Galgano, Riforma dell ’ impresa e partecipazione dei lavoratori / Giu seppe Campos Venuti, Casa e urbanistica: deregu lation o riformismo / Lucio Montanaro, Efficienza del sistema sanitario nazionale e formazione degli operatori / Gianfranco Pasquino, Le riforme istitu zionali come precondizione della giustizia sociale / Salvatore Veca, Socialismo e liberalismo / Paolo Trombetti, Le recenti leggi sulla nuova disciplina della custodia cautelare e sulle nuove competenze penali / Giuseppe Berta, Azione collettiva e cittadi nanza sociale: la prospettiva del movimento operaio / Giovanni Ferrara, Scuola statale e scuola privata / Giuseppe Campos Venuti, Rinnovamento e conti nuità nella politica urbanistica bolognese 1/85
CAPPELLI
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TRANSIZIONE bimestrale di cultura e politica, n. 1/85
Direzione: Giuseppe Campos Venuti, Roberto Fieschi, Francesco Galgano, Walter Tega, Salvatore Veca. Consiglio scientifico: Gian Mario Anseimi, Marzio Barbagli, Salva tore Biasco, Remo Bodei, Moris Bonacini, Piero Brezzi, Dino Buz- zetti, Omar Calabrese, Pier Luigi Cervellati, Renzo Cremante, Fau sto Curi, Pier Paolo D ’ Attorre, Raffaele De Giorgi, Roberto Finzi, Marco Fontana, Mario Gattullo, Giuseppe Gavioli, Anna Maria Gentili, Giorgio Ghezzi, Ferruccio Giacanelli, Guido Guglielmi, Tomas Maldonado, Ferruccio Masini, Lucio Montanaro, Marco O- nado, Massimo Pavarini, Umberto Romagnoli, Lino Rossi, Alessan dro Roveri, Carlo M. Santoro, Eugenio Somaini, Maurizio Vauda- gna, Renato Zangheri.
Redazione: Pino Agnetti, Maurizio Viroli. Segretaria di redazione: Simona Granelli.
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SOMMARIO
p. 5 Giorgio Ghezzi, Sindacati e partiti della sinistra di fronte al decreto. 15 Francesco Galgano, Riforma dell ’ impresa e partecipazione dei lavoratori. 25 Giuseppe Campos Venuti, Casa e urbanistica: deregula tion o riformismo. 31 Lucio Montanaro, Efficienza del sistema sanitario nazio nale e formazione degli operatori. 39 Gianfranco Pasquino, Le riforme istituzionali come pre- condizione della giustizia sociale. 53 Salvatore Veca, Socialismo e liberalismo. 65 Paolo Trombetti, Le recenti leggi sulla nuova disciplina della custodia cautelare e sulle nuove competenze penali. 73 Giuseppe Berta, Azione collettiva e cittadinanza sociale: la prospettiva del movimento operaio. 87 Giuseppe Ferrara, Scuola statale e scuola privata: per non rialzare storici steccati. 95 Giuseppe Campos Venuti, Rinnovamento e continuità nella politica urbanistica bolognese.
Con questo fascicolo Problemi della Transizione avvia una nuo va fase della propria esperienza. A cinque anni dall ’ uscita del pri mo numero (giugno 1979) la rivista assume periodicità bimestrale; modifica la testata, si chiamerà semplicemente Transizione ; cambia editore, uscirà per i tipi della Cappelli di Bologna. Non sono però solo queste le ragioni che giustificano l ’ avvio di una nuova serie. C ’ è un rinnovamento più generale che riguarda lo stesso programma culturale e politico della rivista; rinnovamento che nasce da una riflessione sul lavoro fin qui svolto. Problemi della Transizione si è impegnata, fin dal suo nascere, nella com prensione e nell ’ analisi dei mutamenti in atto nelle istituzioni poli tiche, nei movimenti, nel senso comune. I risultati di queste indagini, che si sono di necessità intrecciate con riflessioni relative alle grandi trasformazioni della società ita liana ed europea, appaiono soddisfacenti anche se spesso non han no corrisposto alle intenzioni dei numerosi collaboratori della rivi sta. A questo tornante della vita del paese, ci sembra necessario per una cultura di rinnovamento e di progresso capaci di misurarsi e di raccordarsi con le scelte politiche quotidiane e particolari, quale la nostra aspira ad essere, affrontare con maggiore determinazione e coerenza il dibattito intorno alla cultura e alla politica delle riforme e al suo rapporto con lo sviluppo della democrazia che restano una prerogativa essenziale della sinistra italiana ed europea. Con largo anticipo rispetto ad altri, abbiamo proposto all ’ attenzione dei letto ri il tema della società giusta; occorre rendersi conto però che quelle riflessioni sarebbero destinate a rimanere nel pur nobile ipe- ruranio se non si accompagnassero a una discussione di merito intorno alle concrete indicazioni di riforma capaci di costruire una società per cittadini. P.S. Cinque anni fa ci proponemmo di ospitare articoli brevi, scritti in modo semplice e chiaro. Ci siamo riusciti poche volte. Una buona ragione per impegnarsi più seriamente; sarebbe curioso parlare di società giusta per cittadini in un modo accessibile solo agli iniziati. 3
SINDACATI E PARTITI DELLA SINISTRA DI FRONTE AL DECRETO
Giorgio Ghezzi
1. Che lo « strappo di febbraio » abbia consumato una svolta nel sistema delle relazioni industriali, è ormai constatazione comune. Più controversi sono i problemi che riguardano l ’ ampiezza di que sta svolta, la profondità delle sue radici, le sue possibili ramifica zioni. Né il clima attuale dei rapporti intersindacali e tra le forze politiche sembra agevolarne un superamento verso rinnovate forme di unità d ’ azioni e di intenti. Certo, una stagione dell ’ unità sindacale è finita: quella conno tata dall ’ applicazione sempre più estenuata dal patto federativo del 1972. Essa non potrà positivamente riaprirsi se non lasciandosi alle spalle il modo di essere e di operare, in cui quel patto si era in definitiva risolto, consistente nella diplomatizzazione dei rapporti reali, nei poteri di veto incrociato, nelle unanimità fittizie. Tutta via, un assetto di tipo nuovo è ancora lontano, ed anzi pare pren der corpo, nella prassi dei rapporti tra i sindacati, una sempre più accentuata concorrenzialità, che si traduce, a livello d ’ azienda, per sino in controversie (che altrove si chiamerebbero « giurisdiziona li ») sulla rispettiva rappresentatività e su quella dei consigli di fabbrica: fino a proiettarsi nell ’ illusoria ricerca di soluzioni di tipo giudiziario. Onde il profilarsi, sul piano dell ’ analisi politico-giuridi ca, di inediti « istituti della discordia »: prova evidente, se mai ne fosse stato avvertito il bisogno, del nesso strettissimo che collega sia l ’ origine che tutta la fase iniziale di applicazione, e poi la crisi, degli « istituti della concordia » predisposti, tra le fine degli anni ’ 60 e l ’ aprirsi del nuovo decennio, dalla contrattazione collettiva e dallo statuto dei lavoratori — prime tra tutte le rappresentanze unitarie di fabbrica — , con l ’ ascesa e quindi il travaglio del « sin dacato dei consigli ». Cosicché può fondatamente pensarsi che al 5
l ’ incrinarsi della solidità del suo presupposto materiale (cioè della trama unitaria), finisca per corrispondere, sia pur non meccanica- mente ma nemmeno a scadenze molto dilazionate, anche un ottun dersi di alcune garanzie giuridiche offerte dalla precedente cornice giuridica delle relazioni industriali ed in particolare dallo statuto (ed anche di questo abbiamo una prova recentissima nelle nuove discipline introdotte in tema di controlli sanitari e di assunzioni nominative). 2. Le valenze politiche dello « strappo » e del modo come questo si è imposto sono molteplici: investono i rapporti tra pub blici poteri e formazioni sociali di rappresentanza degli interessi organizzati; le relazioni tra gli stessi organi costituzionali; i più delicati aspetti della democrazia associativa nel sindacato; il quadro normativo di alcuni profili della politica economica. Proprio per questo, esse hanno innestato ulteriori dinamiche istituzionali e po litiche, tra cui quella referendaria. Ma occorre chiarire perché, del « decreto Craxi », sia corretto parlare, appunto, innanzi tutto in termini (non ancora, o non del tutto, valutativi, ma oggettivi) di fattore di lacerazione. La ragione consiste nel fatto che esso ha ferito in profondità, ben oltre il modesto e burocratico livello attinto dal patto federati vo di dodici anni prima, almeno in duplice senso. Da un lato, attraverso la copertura formale d ’ un sostanziale anche se non come tale sottoscritto « accordo separato », ha anteposto alla considera zione del peso effettivo di un sindacato (quello maggioritario) la valutazione di una maggioranza non di lavoratori, ma di associazio ni sindacali; d ’ altro lato, come è stato sùbito finemente notato, ha compromesso quel ruolo « se non di compensazione », per lo meno « di attenuazione degli effetti distorsivi provocati sul sistema isti tuzionale dal blocco dei processi fisiologici di ricambio della diri genza politica» , che le strutture unitarie, bene o male, formalmen te o informalmente, di fatto svolgevano. Per un verso, si è trascu rata la stessa indicazione costituzionale, che, al di là degli obiettivi immediati per i quali è stata dettata (quelli, ormai obsoleti, di una contrattazione collettiva di generalizzata efficacia), è inequivoca bilmente nel senso di una valutazione proporzionale, in regime di pluralismo sindacale, dell ’ entità delle diverse organizzazioni; per altro verso, non si è tenuto conto del fatto che — come altri ha
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scritto — la federazione unitaria (vuoi sotto il centrosinistra, vuoi dopo la fine dei governi di solidarietà nazionale) « era la forma istituzionale di più alto profilo attraverso la quale l ’ opposizione politica di sinistra partecipava alla formazione di decisioni su que stioni fondamentali: quelle decisioni che, in parlamento come a livello dell ’ esecutivo, stentava ad influenzare direttamente con i- dentica efficacia, a causa della persistente conventio ad excluden- dum » \ Fattore di lacerazione, dunque. Tuttavia, non soltanto questo. In realtà, se cerchiamo di approfondirne ancor di più l ’ analisi, ci accorgiamo che il « decreto Craxi » si pone, rispetto al passato, in modo complesso ed ambivalente. I referenti vanno cercati, oltre che nei dati della costituzione formale e di quella materiale cui prima facevamo riferimento, anche nell ’ evoluzione sia dell ’ organiz zazione giuridica della contrattazione collettiva (soggetti, livelli, procedure e contenuti), sia della iniziativa sindacale in genere, soprattutto sul piano politico e dei rapporti con le istituzioni, quale abbiamo conosciuto dalla seconda metà degli anni ’ 70 in qua. Vanno cercati, quindi, nello stesso smisurato dilatarsi dell ’ area dell ’ intervento sindacale, che intreccia gli elementi dello scambio contrattuale con quelli dello scambio politico tanto a livello « mi- cro » — quando si tratti di incidere su processi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza in relazione alla situazione produttiva di un settore ed ai livelli occupazionali — , quanto, a più alto profilo, quando gli elementi di scambio politico si confer mano, come nel caso del protocollo d ’ intesa del 22 gennaio 1983, così poco esterni al mercato della contrattazione collettiva, da spie gare effetti anche sul piano causale del bilanciamento negoziale dei contrapposti interessi. Ma il fatto è che la nostra esperienza culmi na, almeno a livello nazionale, in un patto globale sanzionato dai vertici e non sostenuto da una effettiva verifica del consenso; un meccanismo di formazione trilaterale di decisioni politiche, che riguardano, per di più, anche problemi di carattere generale e non propri soltanto dei lavoratori subordinati (come, ad es., la materia fiscale o quella sanitaria), e pertanto questioni che interessano anche chi non è (o non si ritiene) adeguatamente rappresentato al tavolo contrattuale. Tale è stato il protocollo d ’ intesa dianzi ricorda to: considerato, dalle « parti sociali » e dall ’ esecutivo, come desti nato ad imporsi, per forza propria, su un parlamento immaginato quale uno scolaretto diligente. Ed allora la conclusione più plausi bile sembra questa: da un lato si generano (o almeno si preparano)
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in tal modo possibili effetti squilibranti sullo stesso sistema costi tuzionale; dall ’ altro, si coltiva un terreno più adatto, in prosieguo, « al comando normativo piuttosto che al libero accordo contrattua le » 2 . Uno « strappo », dunque, per vari aspetti formali e sostanziali: ma non una vera e propria « inversione ad U ». In realtà, fra il « maxiaccordo » di un anno prima ed il decreto del febbraio 1984 (fondato anch ’ esso, del resto, su un consenso politico di parte sindacale: ma, questa volta, minoritario), dialetticamente intercorro no nessi di continuità non meno che di rottura; così come inter corrono tra l ’ orientamento alla deregulation del mercato del lavoro da un lato e, dall ’ altro, l ’ intervento d ’ autorità che cancella una dinamica retributiva liberamente contrattata (due tendenze solo apparentemente contrastanti, fuse in realtà nel quadro d ’ un disegno politico i cui riferimenti internazionali sono ovvi) 3 . Con il rischio evidente dato dal profilarsi di possibili sintesi, nella dimensione pubblicistica, degli interessi (ovviamente depurati di ogni antago nismo) delle « parti sociali », ed anche, in prospettiva, dal soprav venire di altre possibili pulsioni di tipo organicistico, in definitiva autoritario. Il rischio, insomma, da altri già paventato, di « una linea che, se praticata in modo esclusivo, prepara gli scenari di una società non solo post-industriale, ma anche post-sindacale » 4 . 3. Sta in questo, dunque, il significato complesso che assume la vicenda del « decreto Craxi » nel contesto degli orientamenti del sistema di relazioni industriali; stanno in questo i pericoli che possono discenderne su quel piano. Ma la vicenda stessa ha posto in luce, come dicevamo, anche altri aspetti di primario rilievo: quelli che riguardano i rapporti fra gli organi costituzionali. Non ci riferiamo tanto al tema (ormai consueto alla prassi governativa ed oggetto, da parte della pubblicistica politica e degli studi giuridici, di note perplessità e polemiche, tanto ben riposte quanto vane) dell ’ abuso della decretazione d ’ urgenza indipenden temente dalla sussistenza delle condizioni richieste dalla costituzio ne: un tema riguardo al quale, semmai, andrebbe oggi notato come, attraverso il metodo dei decreti approvati dal governo, presentati alle camere, decaduti per mancata conversione ed immediatamente reiterati, parti importanti dell ’ ordinamento vengano rivedute, ri formate e corrette ad opera di una disciplina di per sé precaria, ma 8
conservata in vigore mediante l ’ anomala prassi dei « rinnovi » a getto continuo (spesso con modifiche) dei decreti scaduti; quindi totalmente al di fuori — per tempi lunghissimi — dal dibattito e dall ’ approvazione parlamentare, fino a ridurre davvero, sotto que sto profilo, dei « gusci vuoti » le norme costituzionali in proposito. Ci riferiamo, invece, alla dinamica concreta del rapporto tra esecu tivo e legislativo. Essa ha registrato, nel volgere di pochi anni, delle considerevoli modificazioni, che dipendono da alcune variabi li, tra le quali sia il rapporto tra l ’ area delle forze politiche che compongono il governo e quella dei partiti che danno luogo alla maggioranza parlamentare, sia i vincoli politici che il governo me desimo può aver previamente assunto in sede di concertazione con le « parti sociali » interessate. Ad es., negli anni della solidarietà nazionale, la non coincidenza tra le due aree partitiche menzionate ha spesso comportato delle modifiche sostanziali, durante il dibatti to, dei decreti presentati per la conversione: in quei casi, insomma, « lo strumento del decreto legge ed il potere dell ’ esecutivo — contrariamente a quanto comunemente si pensa — sono stati logo rati dall ’ intervento parlamentare molto più di quanto lo strumento parlamentare sia stato espropriato dall ’ intervento governativo » 5 . Invece, l ’ esperienza più recente — culminata nelle discussioni par lamentari sul primo e sul secondo « decreto Craxi » — ci ha presentato, per un verso, una maggioranza parlamentare formal mente disponibile ad una integrale approvazione del provvedimen to d ’ urgenza, ma, per altro verso, più sostanziale, l ’ insorgere di rilevanti divergenze anche al suo interno ed all ’ interno dei singoli partiti che la compongono (si pensi alle differenze d ’ impostazione sugli stessi rapporti con l ’ opposizione di sinistra, affiorate tra una parte della democrazia cristiana ed il partito socialista, alla più netta posizione dei repubblicani e via dicendo). In simile frangente, di fronte allo stesso imprevedibile atteggiamento di parti della maggioranza nei confronti degli emendamenti proposti dalle mino ranze, è capitato che il governo abbia impedito al parlamento, in talune occasioni (come quella di cui ci occupiamo), persino di discutere, richiedendo sequele di voti di fiducia e, dinnanzi al ricorso dell ’ opposizione a tutti i possibili strumenti regolamentari, addirittura cercando di trasferire il contenzioso politico sul conte nuto dei regolamenti stessi. Di qui anche l ’ artificiosa polemica sugli « eccessi di democrazia » presenti nelle aule parlamentari, a tutto scàpito della serietà del dibattito sulle riforme necessarie anche per questi istituti, condotto nella « commissione Bozzi ». 9
Più attentamente deve valutarsi anche il rapporto tra il primo ed il secondo « decreto Craxi »: decaduto, come è noto, quello e convertito, invece, questo. La differenza essenziale, per quel che riguarda il « taglio » dei punti di variazione della misura dell ’ in dennità di contingenza, è presto detta: la predeterminazione degli scatti di scala mobile non opera più per un anno, ma per sei mesi (dal febbraio al luglio 1984). Non ci interessano però, in questa sede, gli aspetti tecnico-giuridici, quanto, invece, il significato poli tico ed il diverso atteggiamento assunto dalle forze politiche di opposizione, in particolare dal partito comunista, in disaccordo, sul punto, con quello di democrazia proletaria. La riduzione del « blocco » dei punti ad un semestre — si osservò immediatamente — non consentiva un rovesciamento del precedente giudizio negativo. Doveva però valutarsi positivamente il fatto che tale riduzione privasse il parziale « blocco » della con tingenza della potenzialità, che prima invece gli si era apertamente attribuito, a fungere da quasi ovvio volano per un ripetersi auto matico, a scadenza annuale, della recita a copione fisso (concerta zione trilaterale con chiara consapevolezza che, in mancanza di accordo con la parte governativa — a sua volta, se del caso, in sintonia con due delle tre organizzazioni sindacali — , si sarebbe comunque imposta la volontà dell ’ esecutivo) 6 . Di qui, la modifica zione della tattica, cioè la diminuzione del ricorso ai tanti strumenti di temporeggiamento consentiti dai regolamenti: sul piano delle relazioni industriali, infatti, la lacerazione permaneva, ma il suo paventato effetto-imitazione era da considerarsi, almeno per il mo mento, ridotto. Poteva, in altre parole, compiersi un passo verso la restaurazione dell ’ ordinaria dialettica parlamentare, spostandosi di nuovo lo scontro ad un livello di relazioni industriali non così pesantemente ipotecato come si era temuto e, semmai, sul piano referendario. Senza dire del fatto che, nello stesso tempo, anche un terzo fronte era stato aperto dalle ordinanze con le quali alcuni pretori avevano rinviato alla corte costituzionale il giudizio di legit timità del « decreto Craxi », almeno sotto un triplice profilo di carattere qualitativo (e come tale riferibile anche alla sua riedizione solo quantitativamente ridotta): violazione del criterio di egua glianza e di non ingiustificata differenziazione tra i cittadini, della garanzia costituzionale di un ’ equa ed adeguata retribuzione nonché del principio della libertà sindacale sotto il profilo dell ’ autogoverno dei rapporti sindacali e dell ’ autonomia negoziale collettiva.
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4. È dunque al sindacato che, ancora una volta, prima che ad ogni altro soggetto politico, spetta affrontare la situazione provoca ta dall ’ atto d ’ autorità e — come si esprime un recente documento approvato dal comitato direttivo dell ’ organizzazione maggioritaria — « ricostruire il potere d ’ acquisto delle retribuzioni antecedente al decreto, con la reintegrazione nel salario dei quattro punti di contingenza tagliati » 7 . L ’ impatto più immediato riguarda infatti la quota di salario perduta: anzi, permanentemente perduta, dal mo mento che nessun meccanismo di conguaglio è stato previsto — mentre aumentano le spese sanitarie e si riducono i servizi sociali e collettivi — in caso di scostamento dell ’ andamento effet tivo dell ’ inflazione rispetto al « tetto » predeterminato dei punti di contingenza da pagarsi. È vero che il medesimo recupero salariale sarebbe anche l ’ effetto dell ’ abrogazione referendaria del decreto e della sua legge di conversione (così come dell ’ approvazione della proposta di legge comunista nel medesimo senso): ma è anche vero che, in tal caso, si dovrebbe poi richiedere al sindacato, proprio perché reintegrato nella sua autorità negoziale da un meccanismo di diritto pubblico, un eccezionale impegno sui propri contenuti ri vendicativi, a pena di dover concludere che ci si è trovati ancora una volta — anche se a segno politico invertito — di fronte ad un ’ ennesima fase di supplenza partitica del sindacato. Le stesse difficoltà che l ’ iniziativa referendaria non può che provocare per il sindacato stesso (nei rapporti fra le tre centrali ed anche all ’ interno della maggiore di loro), pur senza toglier nulla alle ragioni di fondo che giustificano l ’ iniziativa comunista, ne sono una testimonianza eloquente. E tuttavia, nel momento in cui giustamente si rivendica al sindacato la priorità nel compito di risolvere la questione (o almeno di avviarne la risoluzione nell ’ ambito di un negoziato sulla riforma sia della struttura del salario sia dei livelli di contrattazio- ne), non può dimenticarsi che alla base della « crisi di febbraio » si pongono anche gli irrisolti problemi della democrazia interna del sindacato stesso, né il fatto che la crisi stessa, oltre che acuirli, li ha moltiplicati; e che pressoché nulla è stato poi fatto per risolverli. Non è un caso che quando, ormai a pochi giorni dalla stretta conclusiva, la CGIL pose il problema di una immediata consulta zione sull ’ andamento del negoziato, questa idea, che avrebbe dovu to apparire tanto normale quanto fisologica, venne immediata mente esorcizzata e respinta dal governo e dalle altre organizzazio ni. Si temeva, evidentemente, o una valanga di « no », oppure un insieme di emendamenti tra loro omogenei che — - frutto dell ’ ini 11
ziativa dei delegati comunisti e della « terza componente » — dif ficilmente avrebbero potuto essere in seguito ignorati. In quel momento, con quel rifiuto, prima ancora che con la rottura finale di vertice, venne sancita la fine di un ’ intera stagione del sindacato del nostro paese. Si trattava, per altro, della conclusione d ’ un lungo cammino che aveva visto, parallelamente al processo di gra duale coinvolgimento-cooptazione dei sindacati nell ’ attività di isti tuzioni centrali e periferiche ed alla loro graduale investitura di pervasivi poteri di rappresentanza generale, crescere anche il disa gio e la rassegnazione di gruppi sempre più ampli di lavoratori, che dai sindacati stessi si sentivano o non sufficientemente tutelati (si pensi al caso di molte c.d. professionalità in espansione) o sotto protetti (dai cassintegrati ai lavoratori precari), e comunque e- spropriati di qualsiasi reale ed effettiva partecipazione ai momenti decisionali. Neppure il c.d. movimento degli « autoconvocati », che caratterizza poi la fine dell ’ inverno e quindi la primavera del 1984, è dunque un frutto del caso. Nemmeno lo è, a quanto pare, il fatto che a quel movimento nessuna forza sindacale sia stata in grado di assicurare un tangibile risultato politico. Eppure, l ’ unica richiesta che esso poneva era proprio questa: un innesto radicale di presenza militante al posto della passività e dell ’ assenza: non un quarto sindacato, ma una trasformazione laica e democratica dei sindacati confederali esistenti. Lasciamo a chi non ne ha avuto esperienza diretta parlare — o per accademia o per opportunismo — di « cascami » sessantotteschi. Nei fatti, proprio per la loro estrazione ed esperienza sindacale, quegli « autoconvocati » miravano — al meno nel loro complesso — ad ottenere una riforma del « modo di fare il sindacato ». Fino ad ora, non l ’ hanno ottenuta. Anzi, a proposito di democrazia interna (che postulerebbe anche una ride finizione di strutture e discipline: tutt ’ altro che il chienlit di pitto resche assemblee senz ’ arte né parte), l ’ impressione più fondata è che, in questi mesi, i sindacati (tutti e tre) abbiano perso molte e forse troppe occasioni; che il vecchio « sindacalese » abbia conti nuato a fare tutt ’ uno con la vischiosità, non soltanto organizzativa ma anche mentale, dei rapporti da tempo ossificati; che ci si sia limitati, insomma, come vuole la nostra tradizione, a cantare in coro « partiam, partiam ». Nel frattempo, tuttavia, i meccanismi della crisi hanno fatto parecchia strada: l ’ hanno percorsa in parecchi luoghi di lavoro. Si cominciò già nel febbraio, all ’ indomani del decreto, nel settore dei pubblici trasporti, in nome del « codice » di autoregolamentazione 12
non osservato (ma è dubbio il suo vincolo per qualsiasi tipo di sciopero) dalla maggioranza degli addetti in molte zone d ’ Italia. Si è poi proseguito in non poche fabbriche, con il ritorno, da parte di CISL e UIL, alla costituzione di proprie strutture o sezioni azien dali, talvolta contestualmente all ’ esodo dal consiglio di fabbrica, e comunque con l ’ aperta rivendicazione (conclamata anche a livello nazionale) della necessità od opportunità di « mostrare la bandie ra »; fino ad interessarne, in qualche caso, la magistratura (ed in effetti gli interessi che vengono in gioco possono essere rilevanti: basti pensare al « monte ore » di permessi retribuiti generalmente accordato, per contratto aziendale, al consiglio di fabbrica in quan to tale), ed a proporre delle azioni in giudizio che, formalmente intentate contro il datore di lavoro, tendono in realtà a colpire il sindacato (divenuto, almeno lì ed almeno provvisoriamente) avver sario. Ecco perché si parlava, in apertura di questo scritto, di « isti tuti della discordia ». A fomentarne l ’ elaborazione sono, naturai- mente, i sindacati che nei consigli di fabbrica si trovano, più spes so, in minoranza: talvolta, però, è capitato alla stessa CGIL di dover modificare lo status quo. In ogni caso, la dottrina giuridica è ancora ben lontana dal delinearne — nell ’ ambivalenza politica di ogni credibile soluzione — i tratti di fondo. 5. Il « decreto Craxi », insomma, ha in parte attivato, in parte fatto precipitare processi politici ed istituzionali tuttora fluidi e suscettibili di evolversi, nell ’ ambiguità delle possibili scelte, in va rio senso. Processi che, per altro, non possono considerarsi come avulsi dal più complessivo contesto di problemi politico-sociali e di politica economica. In realtà, le questioni della scala mobile e del recupero dei punti perduti — e quindi della difesa del salario — si inscrivono a titolo di premessa in un quadro più generale che richiede, da parti ti e sindacati, non soltanto fondate denunzie, ma organiche analisi e capacità di proposta: dalle trasformazioni tecnologiche ai pro grammi di sviluppo, dalla divisione ed organizzazione del lavoro alla produttività. Da questo punto di vista, come non si capirebbe una delega di fatto da parte dei sindacati alle forze partitiche, così la stessa iniziativa referendaria del partito comunista, se non vuole apparire puramente difensiva e vòlta al passato, non può intendersi in funzione di una pura e semplice affermazione, ancorché dirom 13
pente, dell ’ opposizione politica. Da un lato, questa iniziativa deve mostrarsi come un momento di effettiva promozione e rilancio del la dinamica delle relazioni industriali, in quanto consente non solo al sindacato maggioritario, ma anche alle altre confederazioni, di presentarsi al tavolo negoziale reintegrati nel proprio potere con trattuale e quindi con le mani un po ’ meno nude (non per nulla un recupero contrattato dei punti di contingenza tagliati dal decreto consentirebbe di superare le ragioni stesse del referendum, così come è soprattutto in via negoziale che può battersi la tentazione confindustriale di disdettare ancora l ’ accordo sulla scala mobile); dall ’ altro, afferma la propria credibilità nella misura in cui riesca a costituire un elemento progettuale di un processo di accelerazione verso una politica economica ed industriale fondata tanto su una nuova impostazione selettiva delle spese e delle entrate, quanto su un effettivo trasferimento delle risorse pubbliche e private verso gli impieghi produttivi. Note 1. Sono parole di Romagnoli, Lo strappo di Febbraio, in «Poi. del dir.», 1984, p. 307. 2. Così Barcellona, Gli sponsors di un triangolo autoritario, in « Rinascita », 1984, n. 8, p. 6. 3. Cfr. Garavini, Le polemiche sul referendum e il sindacato, in « L ’ Unità », 1° settembre 1984. 4. Così ancora Romagnoli, cit., p. 309. 5. Sono parole di Ventura e De Luca Tamajo, Il diritto del lavoro dell ’ emergenza, Napoli, 1979, p. XVIII. 6. Cfr. Mariucci, No« più uguale a ieri il sindacato del dopo-decreto, in « Dem. e dir. », 1984, p. 25, e già II decreto è illegittimo, ecco perché, in « Rinascita », 1984, n. 19, p. 6. 7. Vedasi in « Rass. sind. », 1984, n. 30, p. 50.
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RIFORMA DELL ’ IMPRESA E PARTECIPAZIONE DEI LA VORATORI
Francesco Galgano
1. Non parlo qui di una astratta proposta di riforma; discuto della Proposta di quinta direttiva comunitaria, così come modifica ta dal recente voto del Parlamento europeo. Una discussione al riguardo deve essere preceduta da una attenta analisi dell ’ oggetto della proposta: proprio in questa materia si è troppo a lungo di scusso — mi riferisco ai noti dibattiti sulla « cogestione » tede sco-federale — senza una esatta conoscenza della materia in discus sione. La proposta comunitaria suggerisce: a) l ’ introduzione del c.d. sistema dualistico, da tempo vigente in Germania, secondo il quale « la società è amministrata da un organo di direzione sotto il controllo di un organo di vigilanza » (art. 3). Questo organo di vigilanza è intermedio fra l ’ assemblea dei soci e l ’ organo di direzione: l ’ assemblea nomina (in tutto o in parte, come si dirà) i componenti l ’ organo di vigilanza, che a sua volta nomina i componenti l ’ organo di direzione. L ’ idea di fondo, che sta alla base del sistema dualistico, è che la gestione dell ’ impresa non involge solo l ’ interesse dei soci e non può essere esercitata solo nel loro interesse. Questa idea di fondo è resa esplicita dall ’ art. 10 a) comma 2°: « tutti i membri degli organi di direzione e di vigilanza devono esercitare le loro funzioni nell ’ interesse della società, tenendo conto degli interessi degli azio nisti e dei lavoratori » (norma corrispondente è già in vigore per gli amministratori della company inglese, in forza del Company Act del 1980). L ’ interesse dei soci diventa così solo uno degli interessi di cui si deve tenere conto nella gestione dell ’ impresa sociale: esso deve essere coordinato con « l ’ interesse della società », ossia con 15
l ’ interesse alla efficienza produttiva dell ’ impresa, nella costante ri cerca di un equilibrio fra soddisfazione dell ’ interesse dei soci e dell ’ interesse dei lavoratori. Il sistema dualistico porta alle logiche conseguenze questa idea di fondo, privando l ’ assemblea dei soci di alcuni dei suoi tradizio nali poteri: anche l ’ approvazione del bilancio può essere sottratta all ’ assemblea e attribuita all ’ organo di vigilanza (art. 48), mentre resta all ’ assemblea il potere di deliberare sulla destinazione degli utili di esercizio (art. 50), oltre che di autorizzare l ’ azione di re sponsabilità (art. 15). L ’ organo di direzione, d ’ altra parte, viene a trovarsi sottoposto ad un controllo più penetrante ed assiduo di quello che le assemblee dei soci possono esercitare: esso deve pre sentare all ’ organo di vigilanza periodiche relazioni sull ’ andamento degli affari sociali e soggiacere alle verifiche cui l ’ organo di vigilan za intende sottoporlo (art. 11), mentre le più gravi decisioni relati ve all ’ impresa sociale non possono essere adottate dall ’ organo di direzione senza l ’ autorizzazione dell ’ organo di vigilanza (art. 12). È anche suggerita, in alternativa: aa) l ’ introduzione di un modificato sistema unitario, che non prevede l ’ organo di vigilanza, ma distingue, entro l ’ organo di dire zione, direttamente nominato dall ’ assemblea dei soci, fra membri dirigenti e membri non dirigenti ’ , questi ultimi nominano i primi (art. 21 a) ed esercitano su di essi i medesimi poteri di controllo spettanti, nel sistema dualistico, all ’ organo di vigilanza (artt. 21 r, 21 s), mentre l ’ approvazione del bilancio resta in ogni caso di competenza dell ’ assemblea. Questo sistema alternativo è solo un perfezionamento del si stema che, di fatto, già opera nelle nostre società che hanno un consiglio di amministrazione e, all ’ interno di questo, un comitato esecutivo; b) per società che abbiano un elevato numero di lavoratori (il parametro è di 1.000 o più), la partecipazione dei lavoratori alla nomina dei membri dell ’ organo di vigilanza, che risulta composto per due terzi o per la metà dai componenti eletti dall ’ assemblea e per un terzo o per la metà (ma non più della metà) dai componenti eletti dai lavoratori (art. 4 b), secondo un sistema di rappresentan za proporzionale ed a scrutinio segreto (art. 4 i). Questa partecipazione dei lavoratori porta alle estreme conse guenze l ’ idea di fondo che è alla base del sistema dualistico. Poiché gli interessi in gioco, nella gestione dell ’ impresa, non sono solo gli interessi dei soci, ma sono anche quelli dei lavoratori, appare coe 16
rente che costoro concorrano con i soci nella nomina dei compo nenti l ’ organo di vigilanza. Il peso decisionale dei membri nominati dai lavoratori non può però « espropriare » le ragioni della pro prietà: quando sia consentito che i lavoratori nominino la metà dei componenti l ’ organo, deve in ultima istanza prevalere il voto dei membri nominati dall ’ assemblea (art. 4 b comma 2°). È qui evi dente il limite di costituzionalità, già emerso nell ’ esperienza della cogestione tedesca: il concorso di non proprietari nella gestione del capitale è coerente con la riconosciuta funzione sociale della pro prietà; ma una prevalenza decisionale dei non proprietari violereb be la garanzia costituzionale del diritto di proprietà; bb) se vige il sistema unitario, la partecipazione dei lavoratori alla nomina da un terzo alla metà dei membri non dirigenti dell ’ or gano di amministrazione (art. 21 b). Il modello di partecipazione di cui a b ed a bb si basa sull ’ inse rimento di rappresentanti dei lavoratori all ’ interno degli organi del la società. Esso offre il duplice vantaggio di una più completa informazione sulla gestione e di una maggiore possibilità di influire sul suo andamento. Si possono però paventare i rischi di un coin volgimento dei lavoratori nell ’ assunzione di dirette responsabilità gestionali: il prevalere di una visione aziendale e, quindi, « corpo rativa » dei problemi di tutela del lavoro, l ’ esautoramento del sin dacato. Per chi tema questi rischi, o li giudichi non bilanciati dai vantaggi, sono proposti modelli alternativi: bbb) la partecipazione dei lavoratori tramite un organo che li rappresenti di fronte all ’ organo di direzione e che abbia il diritto di essere informato e consultato sulla gestione e sulle prospettive fu ture della società (art. 4 d); bbbb) una partecipazione dei lavoratori regolata dai contratti collettivi, che però debbono prevedere, quanto meno, che rappre sentanze di lavoratori abbiano diritto di essere informate e consul tate come per il modello precedente (art. 4 e-h). In ogni caso le rappresentanze dei lavoratori debbono essere elette secondo i principi di proporzionalità e di segretezza del voto (art. 4 i). V alutazioni 2. Una valutazione del sistema dualistico o del sistema unitario modificato può prescindere dalla valutazione della partecipazione 17
dei lavoratori. Il sistema dualistico vigeva in Germania da molti decenni prima della introduzione della cogestione; nella stessa pro posta comunitaria è pensato per tutte le società per azioni, mentre la partecipazione dei lavoratori è prevista solo per quelle che ab biano un dato numero di dipendenti. Il sistema dualistico ha il grande pregio di favorire e di accele rare il processo di trasformazione della direzione delle imprese da direzione padronale a direzione manageriale, privilegiando gli ele menti di professionalità nella scelta del personale dirigente, affran cando i managers da un esclusivo rapporto di servizio rispetto agli interessi proprietari e collocandoli in una posizione di mediazione fra le molteplici sollecitazioni che agiscono sull ’ impresa: della proprietà, dei lavoratori, dei consumatori, dei pubblici poteri. Il sistema dualistico, se è pensabile anche senza partecipazione dei lavoratori, riceve però da questa un forte impulso, per la orga nica presenza, entro la struttura della società, della rappresentanza di interessi non proprietari. D ’ altra parte, la partecipazione dei lavoratori può rappresentare un antidoto al managerialismo tecno cratico, ossia alla formazione di tecnostrutture autocooptantesi e arbitre, a propria discrezione, delle sorti dell ’ impresa. La funzione dirigente della proprietà non si trasferisce solo ai managers-. di essa diventano partecipi, in vario modo e in varia misura, anche i di pendenti dell ’ impresa, e il lavoro produttivo, nelle diverse forme che lo sviluppo tecnologico sollecita, tende a ridurre la funzione dirigente della proprietà. È noto che la partecipazione organica dei lavoratori incontra, anche da parte sindacale, forti resistenze; l ’ opzione prevalente è, soprattutto in Italia, per un sistema contrattuale di relazioni in dustriali, basato sulla esterna negoziazione fra sindacato e società, oltre che del salario (materia che pure in Germania resta affidata alla contrattazione sindacale), anche dei piani di investimento e della politica aziendale in genere. Democrazia industriale prodotta per contratto equivale a de mocrazia industriale mediata dal mercato, basata sullo scambio fra i diritti di informazione e di consultazione e l ’ erogazione della forza la voro, in unità di contesto con la rivendicazione del salario. La resa di questo modello si è, tuttavia, rivelata debole. Esso supponeva un sindacato a tal punto forte da poter costantemente tenere aperto un duplice fronte di azione e di negoziazione. Supponeva, altresì, una economia a sviluppo continuo, capace di offrire margini, e margini crescenti, per un uso manovrato della rivendicazione salariale e
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della domanda di informazione e di consultazione. Stagnazione, re cessione, inflazione hanno messo in crisi la democrazia economica per contratto o, ciò che è lo stesso, secondo il mercato: il sindacato ha dovuto concentrare il massimo sforzo su salario e occupazione; non ha potuto porre un « più » di democrazia economica fra le condizioni di erogazione della forza lavoro. Al confronto hanno segnato punti di vantaggio, nel panorama europeo, i modelli basati sulla democrazia economica istituzionalizzata, disposta per legge: qui i diritti di partecipazione non sono una variabile direttamente dipendente del mercato del lavoro; permangono immutati, quali che siano la congiuntura economica e, in essa, la forza di contratta zione del sindacato. 3. Il nostro sistema di democrazia industriale è, a ben guarda re, un sistema eclettico. Si sono fissati per legge, con lo Statuto dei lavoratori, i diritti di libertà e di agibilità sindacale entro l ’ impre sa; si pattuiscono per contratto, con contenuti variabili ad ogni rinnovo contrattuale, i diritti di informazione, esame congiunto delle politiche di investimento ecc. Possiamo dire, con formula sintetica, che la legge protegge le libertà negative del sindacato, le sue « libertà da », e il contratto ne regola le libertà positive, le « libertà di ». Un modello di democrazia economica più rigido, secondo i caratteri propri della legge, sotto il primo aspetto; un modello più elastico, come è nella natura del contratto, sotto il secondo aspetto. A questo eclettico modello sottostà una diversa concezione dell ’ una e dell ’ altra serie di diritti. Si è trattato, sotto il primo aspetto, di allargare il « catalogo » dei diritti umani: uno Statuto dei lavoratori, da adottare con legge, si poneva in continui tà ideale con la Costituzione. Doveva completarla, estendendo al lavoratore in fabbrica le garanzie di libertà che la Carta costituzio nale aveva riconosciuto al cittadino nella società. Ed alla tutela di diritti umani, dei diritti fondamentali del lavoratore in quanto di ritti dell ’ uomo ai sensi dell ’ art. 2 Cost., non si poteva provvedere se non per legge. All ’ ulteriore serie di diritti riconosciuti dalle « parti prime » dei contratti collettivi si è attribuita ben diversa natura. Un diritto che si ottiene per contratto è, per definizione, un diritto disponibile, ossia tutt ’ altro che un diritto fondamentale. Altrove, intanto, si è proceduto per una diversa strada. Al riconoscimento, per legge, di diritti di informazione e, ancor più, di 19
diritti di codeterminazione si è accompagnata l ’ idea che si dovesse ro, a questo modo, garantire diritti fondamentali del lavoratore. Questa idea è al centro della sentenza della Corte costituzionale tedesco-federale sulla « Mitbestimmung »: il limite alla tutela del le ragioni proprietarie, imposto dalla codeterminazione dei lavora tori, è giustificato appunto dalla considerazione che la tutela della proprietà deve essere coordinata con la protezione di « diritti fon damentali » dei lavoratori. La medesima idea ricorre nei lavori co munitari di rielaborazione della Quinta direttiva. Si legge nella determinazione del Parlamento europeo del 1982: « le giuste ri vendicazioni del lavoratore nell ’ ambito del rapporto di collabora zione sono: la sicurezza economica, un buon reddito, un regolare lavoro, corretti rapporti umani. Per soddisfare dette rivendicazioni occorre che il lavoratore abbia le informazioni necessarie e voce in capitolo (il che è molto di più del poter esprimere facoltativamente il proprio parere) sia per quanto riguarda la propria attività sul posto di lavoro che per quanto riguarda gli obiettivi ed il funzio namento della impresa nel suo insieme ». E ancora: « il lavoratore ha diritto allo sviluppo della sua personalità individuale ed al rico noscimento della sua dignità umana; ha, quindi, il diritto di cono scere le circostanze e gli sviluppi di maggior rilievo per il suo futuro; ha, pertanto, anche il diritto a che non vengano prese deci sioni che riguardano direttamente il suo futuro al di fuori di lui e senza di lui ». Il « catalogo » dei diritti umani è, dunque, in continua espan sione: ora include anche il diritto del lavoratore di conoscere il proprio futuro e il diritto a che le decisioni che riguardano il suo futuro non vengano prese « sopra di lui e senza di lui ». È evidente che alla radice di queste asserzioni sta tutto un retroterra di decen ni di lotte sociali (come è significativo che esse affiorino nell ’ area delle socialdemocrazie europee e non, invece, nell ’ area americana); ma rilevante è l ’ approdo, l ’ ascesa della rivendicazione dei lavoratori a conoscere ed a determinare il proprio destino alla dignità di diritti dell ’ uomo, immuni dalla congiuntura economica, sottratti al la negoziazione di mercato.
4. Un secondo ordine di problemi è sollevato dall ’ art. 1 com ma 2° della proposta di direttiva, ai sensi del quale « gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle società
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cooperative costituite in uno dei tipi di società indicati al par. 1 », ossia (per l ’ Italia) nel tipo della società per azioni. La questione investe, dunque, solo le cooperative che, a norma dell ’ art. 2514 cod.civ., si siano costituite come società cooperative a responsabilità limitata con quote di partecipazione rappresentate da azioni. D ’ altro canto, i termini in cui la direttiva è formulata esprimono un evidente favore per l ’ estensione delle sue norme alle cooperative: queste vi sono senz ’ altro soggette, se gli Stati membri non ne escludono espressamente l ’ applicazione. Per affrontare il merito della questione occorre anzitutto do mandarsi se il sistema dualistico, o il sistema unitario modificato, abbia un senso anche per le società cooperative o se esso sia in compatibile o, addirittura, in contraddizione con i peculiari caratte ri di queste, dati dalla democratica struttura organizzativa, espressa dal principio « una testa un voto ». In particolare, si tratta di esaminare se l ’ autogestione cooperativa debba necessariamente rea lizzarsi nelle forme della democrazia diretta, basata sulla sovranità dell ’ assemblea dei soci, o se ad essa possano addirsi, o apparire più convenienti ed efficaci, forme di democrazia rappresentativa, basate sulla elezione da parte dell ’ assemblea di un consiglio di sorveglian za, intermedio fra la stessa assemblea e gli amministratori. Al riguardo è pertinente osservare che la realtà obiettiva ha già indotto molte trasformazioni nell ’ impresa cooperativa, per le cre scenti esigenze di efficienza produttiva e commerciale imposte dal mercato, per il sempre più alto livello di professionalità richiesto ai dirigenti, per lo stesso sviluppo dimensionale raggiunto dalla coo perazione tanto nella produzione industriale quanto nella distribu zione commerciale: essa oggi ha (ciò che un tempo era inimmagi nabile) una sua tecnostruttura; e questa è spinta, per la naturale tendenza di ogni tecnostruttura, a privilegiare l ’ efficienza aziendale, il successo di mercato. Non sarà, invece, pertinente invocare quella specificità del l ’ impresa cooperativa al confronto con l ’ impresa capitalistica che sta nel principio « una testa un voto », ossia nel ripudio della regola capitalistica per la quale il potere di decidere dipende dalla ricchezza posseduta ed è proporzionale ad essa. Si deve verificare quale sia l ’ effettività del principio « una testa un voto » in rappor to alla concreta struttura organizzativa dell ’ impresa cooperativa. In un modello di impresa cooperativa caratterizzato da un ’ assemblea sovraordinata ai dirigenti e con forti poteri decisionali quel princi pio assume un significato alternativo rispetto all ’ impresa capitali 21
stica. Ma ad opposta valutazione si deve pervenire di fronte ad una impresa cooperativa a direzione manageriale: qui la « polverizza zione » del voto conduce al risultato diametralmente opposto, vale ad affrancare i dirigenti da ogni effettivo controllo della base (an che da quei controlli che, nell ’ impresa capitalistica, sono esercitati dai soci con alta quota di interesse). Il sistema dualistico può, dunque, contribuire a rendere effetti va la democrazia cooperativa, dando vita ad un organo di sorve glianza capace di esercitare un più continuo e penetrante controllo suH ’ amministrazione. Quando la democrazia diretta rischia di risul tare illusoria, l ’ istanza democratica può a buon diritto puntare sulla democrazia rappresentativa. Questa può, d ’ altra parte, soddisfare l ’ ulteriore esigenza di un controllo responsabile sull ’ amministrazio ne: le assemblee sono, per definizione, non responsabili delle pro prie decisioni; mentre un organo di sorveglianza, composto da membri investiti da proprie responsabilità civili e penali, offre la garanzia di un ben informato e ben ponderato controllo. In ogni caso le scelte di fondo dell ’ autogestione cooperativa — e, in parti colare, la destinazione delle eccedenze attive di bilancio e la formu lazione dei piani di sviluppo annuali o poliennali — restano di competenza dell ’ assemblea. Altro problema è se alla cooperativa si addica la partecipazione dei lavoratori. La questione si pone per le cooperative di consumo e, in genere, di utenza; si pone, inoltre, per quelle cooperative di produzione e lavoro che utilizzino, oltre che il lavoro dei soci, anche quello dei dipendenti non soci e che abbiano lavoratori non soci in numero tale da superare il limite dei 1.000 o più dipenden ti. Verso la cooperazione deve valere, solo perché questa non è mossa da fini di speculazione privata, un atteggiamento diverso che non verso l ’ impresa capitalistica privata? Posto in questi termini il quesito non può avere che risposta negativa. Il presupposto del conflitto sociale è la separazione del lavoratore dalla proprietà dei mezzi di produzione, è l ’ appropriazione proprietaria del prodotto sociale. Ovunque ciò si verifichi, e nella misura in cui ciò si verifi ca, ci sono interessi del lavoratore da proteggere, suoi diritti da salvaguardare. Separazione e appropriazione sono presenti anche nell ’ impresa cooperativa: per i lavoratori non soci delle cooperative di produ zione e lavoro; per tutti i lavoratori dipendenti dalle altre coopera tive. Gli elevati fini in vista dei quali la cooperazione agisce non
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possono giustificare la sospensione dei diritti del lavoratore; né possono giustificare una azione difensiva comparativamente più debole che rispetto all ’ impresa privata. Si consideri, d ’ altra parte, il motivo ispiratore della partecipa zione progettata dalla direttiva comunitaria, che è la protezione di un diritto fondamentale del lavoratore, del suo diritto di conoscere il proprio destino e di concorrere a determinarlo. Questo diritto, proprio perché si tratta di diritto fondamentale, non può essere messo in discussione in rapporto alla diversa natura del datore di lavoro, quale impresa privata o impresa pubblica o impresa coope rativa. Il suo unico presupposto è, da questo punto di vista, solo l ’ esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, fonte di alienazio ne del lavoro. La sola scriminante è, nella direttiva comunitaria, un dato di ordine quantitativo, ossia il numero dei dipendenti del l ’ impresa. Nella direttiva comunitaria si parla solo di società per azioni: di società lucrative per azioni, di società cooperative per azioni. Qui si annida un problema: l ’ emissione di azioni, da parte di una società cooperativa, non necessariamente esprime un dato di ordine dimensionale (come accade, invece, per le società lucrative), e pos sono esistere imprese cooperative con elevato numero di soci o con elevato numero di dipendenti (non soci), le quali non assumono le forme della società cooperativa per azioni. Possono, perciò, ricorre re gli astratti presupposti dell ’ instaurazione del sistema dualistico (l ’ elevato numero dei soci) o dell ’ instaurazione della partecipazione dei lavoratori (l ’ elevato numero dei dipendenti) anche in coopera tive alle quali, trattandosi di cooperative per quote, la direttiva non appare applicabile. L ’ incongruenza può essere eliminata con la modificazione dei termini in cui è formulato l ’ art. 2 comma 2°: in particolare, intro ducendo altro presupposto di applicazione (un dato numero di so ci?) che non sia quello della emissione delle azioni. Altrimenti l ’ applicazione della nuova struttura societaria finirebbe con l ’ essere, per le cooperative, meramente opzionale, giacché il regime delle quote e quello delle azioni sono, nelle società cooperative, sostan zialmente identici (e assolutamente identici i limiti alla circolazio ne), e nulla di sostanziale perderebbe una cooperativa (a differenza di una società lucrativa) per il fatto di trasformarsi da cooperativa per azioni in cooperativa per quote, sottraendosi a questo modo all ’ applicazione delle nuove norme regolatrici della interna struttu ra organizzativa.
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